Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 44 del 11/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 24 febbraio 1958)
Disposizioni transitorie per l'applicazione della legge 1 ottobre 1951, n. 1084, riguardante le aziende farmaceutiche municipalizzate.
Disposizioni transitorie per l'applicazione della legge 1 ottobre 1951, n. 1084, riguardante le aziende farmaceutiche municipalizzate.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. I direttori comunque incaricati delle aziende farmaceutiche municipalizzate, in funzione all'entrata in vigore della legge 1 ottobre 1951, n. 1084, possono essere confermati nel posto e riconfermati ai sensi dell'art. 4 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, qualora si tratti di complessi che abbiano carattere di azienda farmaceutica ad attivita' produttiva oltreche' distributiva, sempreche' la responsabilita' dell'esercizio delle singole farmacie, ai sensi dell'art. 119 del testo unico delle leggi sanitarie, sia devoluta ad un farmacista regolarmente iscritto all'albo professionale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 febbraio 1958 GRONCHI ZOLI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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