Legge Ordinaria n. 44 del 11/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 24 febbraio 1958)
Disposizioni transitorie per l'applicazione della legge 1 ottobre 1951, n. 1084, riguardante le aziende farmaceutiche municipalizzate.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I   direttori   comunque  incaricati  delle  aziende  farmaceutiche
municipalizzate,  in  funzione  all'entrata  in  vigore della legge 1
ottobre  1951,  n.  1084,  possono  essere  confermati  nel  posto  e
riconfermati ai sensi dell'art. 4 del testo unico 15 ottobre 1925, n.
2578,  della  legge  sull'assunzione  diretta dei pubblici servizi da
parte dei Comuni e delle Province, qualora si tratti di complessi che
abbiano  carattere  di  azienda  farmaceutica ad attivita' produttiva
oltreche'  distributiva, sempreche' la responsabilita' dell'esercizio
delle  singole farmacie, ai sensi dell'art. 119 del testo unico delle
leggi  sanitarie, sia devoluta ad un farmacista regolarmente iscritto
all'albo professionale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 febbraio 1958

                               GRONCHI

                                                      ZOLI - TAMBRONI

                                                      Visto,       il
Guardasigilli: GONELLA
 

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