Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 46 del 15/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 24 febbraio 1958)
Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato.
Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, sono collocati a riposo al compimento del 65° anno di eta'. I salariati di ruolo delle Amministrazioni predette sono collocati a riposo al Compimento del 650 anno di eta', se uomini e del 60° anno di eta', se donne. I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione dei precedenti commi hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del limite di eta'. Nulla e' innovato alle norme vigenti che stabiliscono limiti fissi di eta' per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello Stato che appartengano a particolari categorie, ne' a quelle che stabiliscono per il personale insegnante una particolare decorrenza della cessazione dal servizio. Per il personale di cui al primo e secondo comma, collocato a riposo per limiti di eta', il servizio effettivo minimo per aver diritto a pensione e' stabilito in anni quindici. La pensione e' commisurata, fino al 30 giugno 1958, al 33,50 per cento, 35,20 per cento, 36,90 per cento, 38,60 per cento e 40,30 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepiti e degli altri eventuali assegni pensionabili, rispettivamente, per 15, 16, 17, 18 o 19 anni di servizio utile. A partire dal 1 luglio 1958 le percentuali di cui al precedente comma sono elevate, rispettivamente, al 35 per cento, 36,80 per cento, 38,60 per cento, 40,40 per cento e 42,20 per cento.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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