Legge Ordinaria n. 469 del 03/04/1958 (Pubblicata nella G.U. del 10 maggio 1958)
Assistenza medico-sanitaria per infermità diverse da quelle di guerra agli invalidi di guerra incollocabili ed ai familiari a carico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Opera   nazionale  invalidi  di  guerra  provvede  all'assistenza
sanitaria,  per  qualsiasi infermita' diversa da quelle di guerra, in
favore dei titolari di pensione o assegno rinnovabile per menomazioni
dell'integrita'  fisica  ascrivibili  alla  1ª  categoria di cui alla
tabella  A  annessa  alla  legge  10  agosto 1950, n. 648, nonche' di
coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 3, lettera
b),  della  legge  3  giugno  1950,  n.  375,  siano stati dichiarati
incollocabili  ai  sensi  dell'art. 44, primo comma, della menzionata
legge  10  agosto 1950, n. 648, con la conseguente iscrizione alla 1ª
categoria e fruiscano della pensione complessiva corrispondente.
  L'assistenza  sanitaria  e' dovuta anche per le persone di famiglia
dei suindicati invalidi.
 

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