Legge Ordinaria n. 74 del 15/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 3 marzo 1958)
Regolamentazione dei canoni livellari veneti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  Con  decorrenza  dall'annata  agraria  1957-58 i canoni dei livelli
costituiti nelle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine,
Venezia,  Verona  e  Vicenza  posti  in  essere prima dell'entrata in
vigore  del  Codice  civile del 1865, non possono essere superiori al
triplo   del   reddito   dominicale  del  fondo  sul  quale  gravano,
determinato  a  norma  del  decreto-legge  4  aprile  1939,  n.  589,
convertito in legge 29 giugno 1939, n. 976.
  I  canoni  dei  livelli  superiori  a  detta misura sono ridotti al
limite di cui al precedente comma.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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