Legge Ordinaria n. 82 del 06/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 5 marzo 1958)
Fissazione di un nuovo termine in sostituzione di quello previsto dall'art. 8 della legge 31 luglio 1954, n. 626, per l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività, e norme integrative.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  fissato  al 30 giugno 1958 il termine per l'impegno della somma
di  lire  2.500  milioni  preveduta dall'art. 5 della legge 31 luglio
1954, n. 626.
 

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