Legge Ordinaria n. 93 del 20/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 6 marzo 1958)
Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  assicurati  contro  le  malattie  e  le  lesioni  conseguenti
all'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive i medici comunque
esposti al rischio di tale azione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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