Legge Ordinaria n. 100 del 18/03/1959 (Pubblicata nella G.U. del 31 marzo 1959 n. 77)
Norme integrative della legge 2 gennaio 1958, n. 3, sulla liquidazione dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  gestioni  affidate  o  trasferite  all'A.R.A.R.  ai sensi delle
disposizioni richiamate dall'art. 2 della legge 2 gennaio 1958, n. 3,
e  dall'art.  14  della legge 22 dicembre 1957, n. 1294, sono assunte
direttamente dallo Stato secondo la seguente ripartizione:
    a) Gestione E.N.D.I.M.E.A. di cui agli articoli 12, 13 e 14 della
legge  22  dicembre  1957,  n.  1294,  e  gestioni di cui all'art. 2,
lettera  a),  della  legge 2 gennaio 1958, n. 3: Ufficio liquidazioni
costituito  presso  il  Ministero  del  tesoro  in  base alla legge 4
dicembre 1956, n. 1404;
    b) Gestione scorte, sub b), art. 2 della legge 2 gennaio 1958, n.
3: Azienda, delle ferrovie dello Stato;
    c)  Gestione  acquisti  macchinari, apparecchi, attrezzature, sub
c), art. 2, della legge 2 gennaio 1958, n. 3: Provveditorato generale
dello Stato.
 

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