Legge Ordinaria n. 1005 del 18/11/1959 (Pubblicata nella G.U. del 1 dicembre 1959 n. 290)
Proroga dei termini per la trasformazione dei forni da pane da riscaldamento diretto a riscaldamento indiretto od elettrico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il termine di tre anni fissato dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002,
all'art.  15,  primo  comma,  per l'adeguamento dell'attrezzatura dei
panifici  ai  requisiti  richiesti dall'art. 3 della stessa legge, e'
prorogato al 31 dicembre 1961.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 novembre 1959

                               GRONCHI

                                                    SEGNI - COLOMBO -
                                                ZACCAGNINI - GIARDINA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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