Legge Ordinaria n. 1077 del 05/12/1959 (Pubblicata nella G.U. del 21 dicembre 1959 n. 308)
Miglioramento del trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali facente parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per ciascun iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli
Enti locali, gia' in servizio alla data da cui ha effetto la presente
legge,  si  determina  la  quota  di  pensione  teorica riferibile al
servizio  utile  anteriore a tale data con l'applicazione dei criteri
stabiliti  dagli articoli 17 e 18 della legge 11 aprile 1955, n. 379,
sostituendo,  pero',  la  data  predetta a quella del 1 gennaio 1954,
indicata  negli  articoli  stessi,  ai  fini  dell'attribuzione della
retribuzione  annua  contributiva,  della corrispondente retribuzione
pensionabile    annua    costante,   al   servizio   utile,   nonche'
dell'accertamento  dei servizi simultanei considerati dal citato art.
18.
 

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