Legge Ordinaria n. 1089 del 15/12/1959 (Pubblicata nella G.U. del 24 dicembre 1959 n. 311)
Stato di avanzamento degli ufficiali della Guardia di Finanza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli   ufficiali   della   Guardia   di  finanza  si  applicano  le
disposizioni    sullo   stato   e   l'avanzamento   degli   ufficiali
dell'Esercito  (Arma dei carabinieri) contenute nelle leggi 10 aprile
1954,  n.  113, 12 novembre 1955, n. 1137, 3 febbraio 1957, n. 34, 18
febbraio  1958, n. 160 e 27 febbraio 1958, n. 295, con le varianti di
cui agli articoli seguenti.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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