Legge Ordinaria n. 1112 del 18/12/1959 (Pubblicata nella G.U. del 2 gennaio 1960 n. 1)
Proroga al 30 giugno 1960 del mantenimento in carica dei rappresentanti del personale del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  durata  in  carica  dei rappresentanti del personale in seno al
Consiglio  di  amministrazione delle ferrovie dello Stato, nominati a
seguito  delle  elezioni  indette  con  il  decreto  Ministeriale  10
novembre 1956, n. 20 T, e' prorogata al 30 giugno 1960.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 dicembre 1959

                               GRONCHI

                                          SEGNI - ANGELINI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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