Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 112 del 24/03/1959 (Pubblicata nella G.U. del 6 aprile 1959 n. 82)
Modificazione del penultimo ed ultimo comma dell'art. 17 del decreto-legge, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, 9 maggio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762.
Modificazione del penultimo ed ultimo comma dell'art. 17 del decreto-legge, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, 9 maggio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 17 del decreto-legge 9 maggio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, sono sostituiti dai seguenti: "Le vendite nel territorio della Repubblica aventi per oggetto merci di origine estera esistenti all'estero o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale od anche in transito attraverso il territorio stesso, non sono soggette ad imposta sull'entrata, a condizione che le fatture relative siano assoggettate alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'art. 19 della tabella allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, che le fatture col bollo siano esibite ad un Ufficio del registro o ad un "Ufficio doganale" per l'annullamento col bollo a calendario delle marche relative e che l'importazione abbia luogo successivamente alla data della vendita nel territorio della Repubblica. La data di vendita nel territorio della Repubblica agli effetti delle disposizioni di cui al precedente comma, e' quella risultante dal bollo a calendario apposto dallo Ufficio del registro o dall'Ufficio doganale sulle accennate fatture". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 marzo 1959 GRONCHI SEGNI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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