Legge Ordinaria n. 1131 del 24/12/1959 (Pubblicata nella G.U. del 8 gennaio 1960 n. 5)
Modifica alla legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni  dell'art.  11  della legge 3 agosto 1949, n. 589,
sono  applicabili,  a  tutti  gli  effetti, ai Comuni sedi di carceri
mandamentali, per l'esecuzione di tutte le opere relative al servizio
carcerario previste nelle disposizioni di cui all'art. 15, lettera e)
della legge 29 novembre 1941, n. 1405.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 dicembre 1959

                               GRONCHI

                                              SEGNI - TOGNI - GONELLA
                                                             TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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