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Legge Ordinaria n. 1187 del 24/12/1959 (Pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 1960 n. 14)
Modifica all'art. 105 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  terzo comma dell'art. 105 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128,
ferme  restando  le  altre  disposizioni  dello  stesso  articolo, e'
sostituito dai commi seguenti:
  "Alle  ispezioni  periodiche  e  straordinarie  al  servizio  degli
ufficiali  giudiziari,  anche  quando  si  tratti  di  uffici  unici,
procedono   i  magistrati  ispettori  da  soli  o  con  l'assistenza,
autorizzata dall'ispettore generale, di un cancelliere ispettore o di
un  ufficiale  giudiziario  addetto  alla  Corte di cassazione o alla
Corte di appello.
  Alle stesse ispezioni possono procedere da soli anche i cancellieri
ispettori".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 dicembre 1959

                               GRONCHI

                                                      SEGNI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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