Legge Ordinaria n. 1231 del 30/12/1959 (Pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 1960 n. 27)
Modifica all'art. 18 del regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1631, per il collocamento in pensione al 60¿ anno delle ostetriche capo degli ospedali civili.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo  periodo  del  comma  secondo  dell'art.  18  del regio
decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1631, e' sostituito come segue:
  "Le ostetriche capo di ruolo degli ospedali sono collocate in stato
di quiescenza al raggiungimento del 60° anno di eta'".
 

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