Legge Ordinaria n. 1236 del 30/12/1959 (Pubblicata nella G.U. del 3 febbraio 1960 n. 28)
Trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Azienda  autonoma  delle  ferrovie  dello Stato puo' avvalersi di
assuntori per l'espletamento dei seguenti servizi:
    1) servizi di stazione;
    2) servizi di fermata;
    3) servizi di custodia di passaggi a livello presenziati;
    4) servizi di vigilanza segnali e punti speciali della linea, con
presenziamento.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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