Legge Ordinaria n. 125 del 25/03/1959 (Pubblicata nella G.U. del 11 aprile 1959 n. 87)
Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni
e  dei  prodotti ittici e' libero e puo' svolgersi sia nei rispettivi
mercati   all'ingrosso,   sia   fuori   dei   mercati  stessi,  salvo
l'osservanza  delle  disposizioni  sanitarie  vigenti  in  materia di
vigilanza e controllo delle sostanze alimentari.
  Nei  Comuni  costieri  sia  marittimi  che  lacuali  ove esistono o
verranno istituiti mercati ittici di produzione, il prefetto, in caso
di turbamento del normale andamento dei prezzi, dispone, su richiesta
del  presidente  della  Camera di commercio, industria e agricoltura,
che  il  commercio  all'ingrosso si svolga unicamente nell'ambito dei
mercati stessi.
  Lo stesso provvedimento puo' essere preso dal prefetto su richiesta
della locale Associazione dei produttori di pesce o della Commissione
di mercato.
  Nulla  e'  innovato circa l'applicazione dell'art. 3 della legge 12
luglio 1938, n. 1487.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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