Legge Ordinaria n. 253 del 09/04/1959 (Pubblicata nella G.U. del 15 maggio 1959 n. 115)
Concessione gratuita del passaporto agli emigranti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  passaporti  ordinari sono rilasciati e rinnovati agli emigranti,
in Italia e all'estero, con esenzione da qualsiasi diritto o tassa.
  Con  regolamento  saranno  stabilite  le  norme di attuazione della
presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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