Legge Ordinaria n. 27 del 26/01/1959 (Pubblicata nella G.U. del 14 febbraio 1959 n. 38)
Disposizioni a favore della Cassa nazionale di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Dall'intero  ammontare  dei  tributi  speciali,  diritti e compensi
riscossi  in  base alla tabella A - titolo I - allegata alla legge 26
settembre  1954,  n.  869,  e' prelevata l'aliquota del 5 per cento a
favore  della  Cassa  nazionale  di  previdenza  e  mutualita' fra il
personale provinciale delle imposte dirette.
  Il  predetto  prelievo  avra'  inizio  in  coincidenza con il primo
riparto   trimestrale   dei  suddetti  tributi  speciali,  diritti  e
compensi,  successivo  alla  pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 gennaio 1959

                               GRONCHI

                                                      FANFANI - PRETI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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