Legge Ordinaria n. 275 del 28/04/1959 (Pubblicata nella G.U. del 20 maggio 1959 n. 119)
Modificazione dell'art. 156 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  primo  comma dell'art. 156 delle disposizioni di attuazione del
Codice  di  procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre
1941, n. 1368, e' cosi' modificato:
  "Il  sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva
prevista  nell'art.  686  del  Codice  deve  depositarne  copia nella
Cancelleria  del  giudice  competente  per  l'esecuzione  nel termine
perentorio  di  sessanta  giorni  dalla  comunicazione  e deve quindi
procedere  alle  notificazioni  previste  nell'art.  498  del Codice.
Insieme  con  la sentenza di condanna deve essere depositata la copia
della sentenza di convalida del sequestro".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 aprile 1959

                               GRONCHI

                                                      SEGNI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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