Legge Ordinaria n. 277 del 12/05/1959 (Pubblicata nella G.U. del 20 maggio 1959 n. 119)
Norme integrative alla legge 23 dicembre 1955, n. 1309, concernente provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna vittime della siccità.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  1  della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, e' sostituito dal
seguente:
  "Alle  aziende  agricole  ed  armentizie della Sardegna danneggiate
dalla siccita' dell'annata agraria 1954-55 possono essere concessi:
    1)  prestiti  di  esercizio  ad  un  tasso non superiore al 2 per
cento, per una durata di quattro anni;
    2)  contributi fino alla concorrenza del 50 per cento della somma
occorrente   per  il  ripristino  della  efficienza  produttiva,  ivi
comprese  le  concimazioni  di  fondo  per  i  terreni  olivetati, la
ricostituzione  del  patrimonio  zootecnico, la costruzione di silos,
fienili,  muri  di  sezionamento  e  di  confine  e  di  altre  opere
occorrenti  per  il  razionale  sfruttamento dei pascoli e dei prati;
nonche'  prestiti e mutui, ad un tasso non superiore al 2 per cento e
per  una  durata  fino  a  cinque  anni, per le somme non coperte dal
contributo".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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