Legge Ordinaria n. 32 del 02/02/1959 (Pubblicata nella G.U. del 17 febbraio 1959 n. 40)
Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternita'
e dell'infanzia una sovvenzione straordinaria di lire 500 milioni.
  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  precedente  comma sara'
fatto  fronte con riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 685
dello  stato  di  previsioni della spesa del Ministero del tesoro per
l'esercizio 1958-59.
 

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