Legge Ordinaria n. 343 del 22/05/1959 (Pubblicata nella G.U. del 10 giugno 1959 n. 136)
Esenzione dal limite di età per il concorso all'ammissione al corso allievi sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Limitatamente  al  primo concorso per l'ammissione al corso allievi
sottufficiali  del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, indetto
successivamente  alla  entrata in vigore della presente legge, nessun
limite di eta' e' richiesto per l'ammissione al concorso medesimo nei
riguardi  degli  appuntati  e  delle  guardie  di detto Corpo che non
poterono  partecipare ad alcuno dei precedenti concorsi per lo stesso
grado per aver superato l'eta' richiesta.
  La  disposizione  della  presente  legge  e' applicabile anche alle
guardie  e  guardie  scelte  appartenenti  al  Corpo  degli agenti di
custodia che si trovino in analoghe condizioni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 maggio 1959

                               GRONCHI

                                                      SEGNI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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