Legge Ordinaria n. 359 del 27/05/1959 (Pubblicata nella G.U. del 16 giugno 1959 n. 141)
Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata per i consumi di lusso.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PUOMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  2 della legge 26 novembre 1957, n. 1153, e' sostituito come
segue:
    "Salvo quanto disposto nei seguenti commi, l'imposta sull'entrata
dovuta  in abbonamento, in base al volume degli affari, a norma delle
disposizioni in vigore, e' stabilita nella misura dell'1 per cento.
  Per  le entrate conseguite in dipendenza degli atti economici sotto
elencati l'imposta di cui al precedente comma e' dovuta:
    a)  nella  misura  del 5 per cento, sui proventi lordi conseguiti
dalle  sale  da  the',  sale da ballo,-circoli, clubs ed altri simili
locali,  compresi  quelli  esistenti negli alberghi, per gli esercizi
classificati di lusso;
    b)  nella  misura  del 5 per cento, sui proventi lordi conseguiti
dalle  sale  da  the',  sale da ballo, circoli, clubs ed altri simili
locali,  compresi  quelli  esistenti negli alberghi, per gli esercizi
classificati di prima categoria;
    c)  nella  misura  del  4  per cento, per le vendite dei prodotti
soggetti  nei  modi  normali  all'aliquota  dell'8  per cento ad ogni
passaggio;
    d)  nella  misura del 4 per cento, sui proventi lordi con seguiti
dai  ristoranti,  caffe'  e  bar,  compresi  quelli  esistenti  negli
alberghi, per gli esercizi classificati di lusso;
    c)  nella,  misura  del  3 per cento, per le vendite dei prodotti
soggetti  nei  modi  normali  all'aliquota  del  5  per cento ad ogni
passaggio;
    f)  nella  misura  del 3 per cento, sui proventi lordi conseguiti
dai  ristoranti,  caffe'  e  bar,  compresi  quelli  esistenti  negli
alberghi, per gli esercizi classificati di prima categoria;
    g)  nella  misura  del 3 per cento, sui proventi lordi conseguiti
dai  barbieri e parrucchieri per uomo e per signora, per gli esercizi
classificati di lusso;
    h) nella misura del 2 per cento, per le vendite di libri usati;
    i)  nella misura dello 0,50 per cento, per le vendite di prodotti
soggetti  nei  modi normali all'aliquota dello 0,50 per cento ad ogni
passaggio.
  In  aggiunta  all'imposta sull'entrata in abbonamento stabilita dai
precedenti  commi  e'  dovuta  nei modi e termini dell'imposta stessa
un'addizionale  nella  misura  del  3  per  cento  sui proventi lordi
conseguiti  dagli  esercizi di cui alle precedenti lettere a) e d), e
nella  misura  del  2  per  cento sui proventi lordi conseguiti dagli
esercizi di cui alle precedenti lettere b), f) e g).
  L'addizionale  del  2  per cento e' dovuta anche sui proventi lordi
conseguiti dagli alberghi classificati di lusso.
  L'addizionale del 2 per cento non si applica ai caffe' ed ai bar di
prima  categoria  siti in localita' comprese nelle zone di competenza
della   Cassa   per   il  Mezzogiorno  o  in  localita'  riconosciute
economicamente  depresse ai termini dell'art. 8 della legge 29 luglio
1957, n. 635, sempreche' le localita' di cui sopra non siano stazioni
di cura di soggiorno o turismo".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 maggio 1959

                               GRONCHI

                                           SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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