Legge Ordinaria n. 394 del 09/05/1959 (Pubblicata nella G.U. del 24 giugno 1959 n. 148)
Disciplina relativa all'impianto di radiocomunicazioni nel territorio nazionale da parte di aziende, istituzioni ed enti stranieri e norme per l'uso delle stazioni radioelettriche installate a bordo di navi mercantili e da diporto in sosta nelle acque territoriali dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La   concessione   per  l'impianto  e  l'esercizio  delle  stazioni
radioelettriche  fisse  e  terrestri  di  cui all'art. 251 del Codice
postale  e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27
febbraio  1936,  n.  645,  puo'  essere accordata dal Ministero delle
poste  e'  delle  telecomunicazioni, in caso eccezionale e secondo le
disposizioni in materia, previo parere favorevole dei Ministeri degli
affari   esteri,   della   difesa,  e  dell'interno,  ad  aziende  od
istituzioni non in possesso del requisito della nazionalita' previsto
dall'art.  173  del  predetto Codice, a condizione di reciprocita' da
parte degli Stati esteri di appartenenza.
  La  concessione  e'  accordata  per  un periodo non superiore ad un
anno, salvo rinnovo.
  Nulla  e'  innovato  in merito a quanto disposto con il decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 598, contenente norme
per  la  concessione  di  licenze  per  l'impianto  e  l'esercizio di
stazioni di radioamatori.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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