Legge Ordinaria n. 489 del 04/07/1959 (Pubblicata nella G.U. del 21 luglio 1959 n. 173)
Nuove norme sulla facoltà di rappresentanza dei commercianti ambulanti titolari di licenza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  6  della  legge  5 febbraio 1934, n. 327, e' sostituito dal
seguente:
  "Il  commercio  ambulante  deve  essere esercitato direttamente dal
titolare  della  licenza  con  il  solo  aiuto di familiari. Ciascuna
licenza  da'  diritto  all'esercizio  della vendita a braccio a mezzo
d'un solo banco, quadrupede, carretto o altro veicolo.
  Il  sindaco,  e  l'assessore  da  lui  delegato  per  materia, puo'
autorizzare,  per  comprovata assoluta necessita', su conforme parere
della  Commissione  prevista dall'art. 2, il titolare della licenza a
farsi  rappresentare  nell'esercizio  del  commercio  da un familiare
ovvero,  in mancanza o nella provata impossibilita', e per un periodo
non  superiore  a  sei  mesi, da altra persona designata dal titolare
medesimo.
  Il  rappresentante  assume  verso  la  pubblica amministrazione gli
stessi obblighi del titolare della licenza e ne risponde solidalmente
con esso.
  Ai   fini   del  presente  articolo  s'intendono  per  familiari  i
discendenti,  i  collaterali  fino  al quarto grado, il coniuge e gli
ascendenti.
  La  licenza  non  e' trasmissibile che ai discendenti e collaterali
dei venditori ambulanti fino al quarto grado".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  raccota  ufficiale  delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osseivarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 luglio 1959

                               GRONCHI

                                                      SEGNI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)