Legge Ordinaria n. 49 del 02/02/1959 (Pubblicata nella G.U. del 25 febbraio 1959 n. 48)
Estensione della indennità di cui all'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, ai sottufficiali dei carabinieri cessati, a suo tempo, dal servizio per riduzione degli organici o per soppressione del ruolo territoriale d'Arma.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'indennita'  speciale  di  cui  all'art. 32, della legge 31 luglio
1954,  n. 599, compete, con le modalita' e con la decorrenza indicate
nell'art.   84   della  stessa  legge,  anche  ai  sottufficiali  dei
carabinieri  cessati  dal  servizio  per riduzione degli organici, ai
sensi  del  regio  decreto  -  legge  26  luglio 1929, n. 1430, o per
effetto della soppressione del ruolo territoriale dell'Arma, disposta
con il regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6.
 

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