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Legge Ordinaria n. 514 del 01/06/1959 (Pubblicata nella G.U. del 27 luglio 1959 n. 178)
Modifiche del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  10  del  regio  decreto  29  giugno  1939,  n. 1127, e'
sostituito dal seguente:
  "In  caso  di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, il
Ministero  della  difesa  ha  facolta', mediante propri funzionari od
ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e dei
trovati,  consegnati  per la esposizione, che possano ritenersi utili
alla difesa militare del Paese, ed ha facolta', altresi', di assumere
notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi.
  Gli   enti  organizzatori  di  esposizioni  debbono  consegnare  ai
suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da
esporre  riferentisi  ad invenzioni industriali non protette ai sensi
di questo decreto.
  I  funzionari e gli ufficiali di cui sopra possono imporre all'ente
stesso  il  divieto  di  esposizione per quelli che riconoscano utili
alla difesa militare del Paese".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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