Legge Ordinaria n. 557 del 24/07/1959 (Pubblicata nella G.U. del 4 agosto 1959 n. 186)
Norme sulla carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale degli affari esteri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la  prima applicazione dell'art. 2, secondo comma, del decreto
del  Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, il Ministro
per  gli affari esteri e' autorizzato a conferire in soprannumero, su
conforme  parere  del  Consiglio di amministrazione e con il consenso
degli  interessati, un posto di commissario amministrativo capo e due
posti  di  commissario  amministrativo  superiore  nella carriera del
personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione
centrale degli affari esteri ad impiegati delle carriere direttive di
altre   Amministrazioni   dello   Stato   che   rivestano   qualifica
corrispondente  o  che abbiano tre anni di anzianita' nella qualifica
inferiore.
  Il  posto  in soprannumero di commissario amministrativo capo sara'
riassorbito  dopo  la  promozione  o la cessazione dal servizio degli
impiegati  che  attualmente  rivestono  la  qualifica  di commissario
amministrativo  superiore  e  di  quelli  che  saranno  nominati alla
predetta qualifica in' virtu' del precedente comma.
  Nell'organico  del  ruolo  saranno tenuti complessivamente scoperti
tanti  posti  quanti  sono  gli impiegati in soprannumero per effetto
dell'applicazione dei precedenti commi.
 

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