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Legge Ordinaria n. 559 del 30/07/1959 (Pubblicata nella G.U. del 5 agosto 1959 n. 187)
Condono in materia tributaria per sanzioni non aventi natura penale.
La   Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                               Art. 1.
     (Soprattasse, pene pecuniarie ed altre sanzioni non penali
                  alle quali si applica il condono)

  Sono  condonate  le  soprattasse e le pene pecuniarie relative alle
infrazioni previste dalle leggi in materia:
    a)  di  tasse  e imposte indirette sugli affari, subordinatamente
alle condizioni di cui al successivo art. 3;
    b)  di  conservazione del nuovo catasto terreni, subordinatamente
all'esecuzione,  nel  termine  di  120  giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, degli adempimenti richiesti.
  Sono altresi' condonate:
    c)  le  pene  pecuniarie  e  le  indennita' di mora relative alle
infrazioni  contemplate  dalle  leggi sulle dogane e sulle imposte di
fabbricazione,  subordinatamente alle condizioni di cui al successivo
art. 4;
    d)   le   pene  pecuniarie  relative  all'infrazione  contemplata
dall'art. 4 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella
legge  16 marzo 1956, n. 109, nei confronti dei trasgressori che, nel
termine  di.  120,  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della,
presente  legge,  effettuino il pagamento dei diritti dovuti per ogni
apparecchio di accensione illegittimamente detenuto;
    e)  le  pene  pecuniarie  relative alle infrazioni previste dalle
leggi  sul  lotto,  sulle  lotterie,  sui  giuochi  di abilita' e sui
concorsi  pronostici, subordinatamente al pagamento, entro 120 giorni
dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, dei tributi
dovuti;
    f) le pene pecuniarie non superiori a lire 5 milioni previste per
le violazioni alle vigenti norme in materia valutaria;
    g)  le  soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni
previste  dalle  leggi  in  materia di finanza locale non superiori a
lire centomila;
    h) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dall'art.
13 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941^ n. 1148, dall'art. 29 del
regio  decreto  29  marzo  1912,  n. 239 e dall'art. 44 della legge 5
gennaio  1956,  n.  1,  sempreche',  per quanto riguarda gli obblighi
delle  comunicazioni  allo schedario generale dei titoli azionari, si
ottemperi  nel  termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge  agli  adempimenti  e formalita' che risultino
omessi.
  Nelle  ipotesi previste dagli articoli 25 e 26 del regio decreto 17
settembre  1931,  n.  1608,  non si puo' chiedere la dichiarazione di
fallimento  ne' si puo' disporre la sospensione dall'esercizio di una
professione,  di  un'arte  o,  di  un'altra  attivita'  lucrativa nei
riguardi  di contribuenti morosi che, nel termine di 120 giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  effettuino il
pagamento dell'intero debito di imposta.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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