Legge Ordinaria n. 595 del 30/07/1959 (Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1959 n. 191)
Norme sull'approvazione di progetti per la costruzione di opere igieniche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I progetti per la costruzione, il completamento, lo ampliamento, il
miglioramento  e  la  sistemazione  di  ospedali, istituti di cura in
genere, mattatoi e cimiteri sono approvati:
    a)  dal  Ministro  per la sanita', di concerto col Ministro per i
lavori pubblici, se l'intera opera e' di importo superiore a lire 200
milioni;
    b) dal medico provinciale, o dal veterinario provinciale, secondo
le  rispettive  attribuzioni,  di  concerto  con il provveditore alle
opere pubbliche, se l'intera opera e' di importo non superiore a lire
200 milioni.
  Sui  progetti  delle  opere  indicate  nel  precedente comma devono
esprimere parere:
    a)  l'ingegnere  capo  del  Genio  civile  se la spesa totale non
supera lire 30 milioni;
    b)  il  Consiglio  provinciale  di  sanita' e il Comitato tecnico
amministrativo  presso  i  Provveditorati alle opere pubbliche, se la
spesa totale e' compresa tra lire 30 milioni e lire 200 milioni;
    c) il Consiglio superiore di sanita' e il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, se la spesa totale e' superiore a 200 milioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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