Legge Ordinaria n. 609 del 25/07/1959 (Pubblicata nella G.U. del 13 agosto 1959 n. 194)
Modificazione dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, contenente provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo  8  della  legge 7 gennaio 1949, n. 1, e' modificato con
l'aggiunta del seguente comma dopo il primo:
  "Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle
spese di gestione e lavorazione dei prodotti effettuate dagli enti di
cui  al  comma stesso, siano dette spese corrisposte direttamente dai
soci, siano agli stessi addebitate dagli enti a qualsiasi titolo".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 luglio 1959

                               GRONCHI

                                                      SEGNI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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