Legge Ordinaria n. 612 del 24/07/1959 (Pubblicata nella G.U. del 14 agosto 1959 n. 195)
Partecipazione italiana alla sorveglianza sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di vita della manodopera italiana impiegata in miniere di carbone all'estero.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  fronteggiare  le  particolari  esigenze  della  partecipazione
italiana alla sorveglianza sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e
di  vita  della  manodopera italiana, impiegata in miniere di carbone
all'estero,  e  fino a quando la materia non abbia formato oggetto di
definitiva  regolamentazione in sede di revisione delle vigenti leggi
di  emigrazione,  l'Amministrazione  degli  affari esteri, sentito il
Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale e' autorizzata ad
assumere, in eccedenza al contingente previsto dall'articolo 15 della
legge  30  giugno  1956,  n.  775,  personale  tecnico di particolare
competenza  con  contratto di diritto privato a tempo determinato con
le modalita' previste dalla stessa legge; ad esclusione di quelle del
comma  secondo  del citato articolo 15, fino al numero complessivo di
10 unita'.
  Le  retribuzioni  di detto personale saranno equiparate a quelle di
tecnici  di  corrispondente  qualificazione  e  che svolgano analoghe
funzioni nel Paese ove viene esercitata la sorveglianza.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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