Legge Ordinaria n. 623 del 30/07/1959 (Pubblicata nella G.U. del 19 agosto 1959 n. 198)
Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Per la realizzazione di iniziative intese a promuovere lo  sviluppo
di  attivita'  produttive  ed  a  valorizzare  risorse  economiche  e
possibilita' di lavoro possono essere concessi, nei termini  ed  alle
condizioni stabilite con i successivi articoli 2 e 3  della  presente
legge, finanziamenti speciali a favore di medie e piccole imprese, di
importo non superiore a 500 milioni di lire  per  la  costruzione  di
nuovi impianti industriali, e di importo non superiore a 250  milioni
di lire per il rinnovo, la conversione o  l'ampliamento  di  impianti
industriali gia' esistenti,  ad  un  tasso  annuo  di  interesse  non
superiore al 5 per cento  comprensivo  di  ogni  onere  accessorio  e
spese. 
  Per le operazioni destinate ad impianti da realizzare nei territori
di cui  all'articolo  3  della  legge  10  agosto  1950,  n.  646,  e
successive modificazioni ed integrazioni, i limiti di importo di  cui
al precedente comma sono stabiliti in 1.000 milioni di di lire per la
costruzione di nuovi impianti industriali, e 500 milioni di lire  per
il  rinnovo,  la  conversione  o  l'ampliamento  di   impianti   gia'
esistenti, ed il tasso di interesse non puo' essere  superiore  al  3
per cento. 
  In casi singoli, con motivata deliberazione del Comitato di cui  al
successivo articolo 5, i limiti d'importo per la costruzione di nuovi
impianti, stabiliti nel primo comma  del  presente  articolo  in  500
milioni di lire, e nel  secondo  comma  in  1.000  milioni  di  lire,
possono essere elevati rispettivamente sino  a  1.000  milioni  ed  a
1.500 milioni di lire. 
 

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