Legge Ordinaria n. 699 del 30/07/1959 (Pubblicata nella G.U. del 8 settembre 1959 n. 215)
Durata e decorrenza della ferma per i giovani arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi con le facilitazioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, e dalla legge 25 febbraio 1956, n. 121.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  giovani  arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi con le
facilitazioni  previste  dal  decreto  legislativo 31 maggio 1946, n.
572,  contraggono,  in  luogo della ferma di anni sei stabilita dalla
legge 27 novembre 1956, n. 1368, una ferma di anni cinque o quattro a
seconda  che  provengano  dal corso nautico, sezione nocchieri, o dal
corso  nautico,  sezione motoristi navali, del Collegio professionale
marittimo "Caracciolo".
  I  giovani provenienti dalle scuole gestite dall'Ente nazionale per
l'educazione  marinara  e  dalla  scuola  di avviamento dell'Istituto
"Scilla",  ora  Istituto  professionale per le attivita' marinare con
aggregata  scuola  secondaria di avviamento professionale a indirizzo
marinaro di Venezia, arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi
con  le  facilitazioni previste dalla legge 25 febbraio 1956, n. 121,
contraggono  una ferma di anni cinque, in luogo di quella di anni sei
suddetta.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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