Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 928 del 19/10/1959 (Pubblicata nella G.U. del 10 novembre 1959 n. 271)
Modificazioni alle norme sull'avanzamento degli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione dello Stato.
Modificazioni alle norme sull'avanzamento degli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Gli articoli 162 e 163 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti dai seguenti: "Art. 162. (Dotazione organica unica per le qualifiche di consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe e delle qualifiche equiparate). - I posti di consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe e delle qualifiche equiparate sono resi cumulativi in un unico organico. Art. 163. (Promozioni a consigliere di 2ª e 1ª classe). - La promozione a consigliere di 2ª classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri di 3ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica. La promozione alla qualifica di consigliere di 1ª classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per me rito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri di 2ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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