Legge Ordinaria n. 937 del 14/10/1959 (Pubblicata nella G.U. del 17 novembre 1959 n. 277)
Modificazioni all'art. 23 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, in relazione all'art. 1 del regio decreto 7 aprile 1941, n. 358, sul conferimento dei posti di notaio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I notai in esercizio, che partecipano al concorso per trasferimento
di  sede, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 22 dicembre 1932, n.
1728, modificato dallo art. 1 del regio decreto 7 aprile 1941, n. 358
e  dallo  art. 23 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, sono
tenuti  a  corrispondere  una tassa di lire 1500 per ciascun posto al
quale concorrono.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 ottobre 1959

                               GRONCHI

                                                    SEGNI - GONELLA -
                                                   TAVIANI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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