Legge Ordinaria n. 939 del 23/10/1959 (Pubblicata nella G.U. del 17 novembre 1959 n. 277)
Norme per facilitare l'erogazione del credito a favore della pesca costiera attraverso la Fondazione Assistenza Rifornimento Pesca (F.A.R.P.).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  credito  peschereccio,  di cui all'art. 5, secondo comma, della
legge  13 marzo 1958, n. 281, potra' essere esercitato dalla F.A.R.P.
a  favore  dei  pescatori  della  pesca  costiera  e  a  favore delle
cooperative di pescatori della pesca costiera.
  I  crediti  di  cui  al  precedente  comma  non  potranno  superare
l'importo  di lire 500.000 e l'ammortamento delle relative operazioni
sara' compiuto entro il termine massimo di cinque anni.
  I  suddetti  crediti  saranno  concessi esclusivamente con garanzie
personali.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 ottobre 1959

                               GRONCHI

                                                    SEGNI - JERVOLINO
                                                             TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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