Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 1013 del 16/09/1960 (Pubblicata nella G.U. del 30 settembre 1960 n. 240)
Sostituzione dell'articolo 7 della legge 13 agosto 1959, n. 904, concernente esenzione dall'imposta di consumo per i materiali occorrenti per la costruzione, manutenzione e riparazione delle strade ed autostrade eseguite dall'A.N.A.S.
Sostituzione dell'articolo 7 della legge 13 agosto 1959, n. 904, concernente esenzione dall'imposta di consumo per i materiali occorrenti per la costruzione, manutenzione e riparazione delle strade ed autostrade eseguite dall'A.N.A.S.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Con effetto dal 18 novembre 1959 l'articolo 7 della legge 13 agosto 1959, n. 904, e' sostituito dal seguente: "Sono esenti da imposte di consumo i materiali necessari alla costruzione, alla manutenzione o alla riparazione delle strade e delle autostrade, compresi i relativi edifici ed opere accessorie, eseguite dall'A.N.A.S. a totale suo carico, ovvero che siano di proprieta' dello Stato. I materiali impiegati nella costruzione di autostrade eseguite con il sistema della concessione sono soggetti ad imposta di consumo nella misura di lire 1.250.000 per ogni chilometro calcolato sull'asse del tracciato, comprensiva dei materiali per gli edifici e per le opere accessorie; per le autostrade a carreggiata unica o per i raddoppi la misura e' di lire 800.000 per chilometro. La misura dell'imposta di cui sopra non puo' essere assoggettata a supercontribuzione o ad addizionale. La liquidazione di cui all'articolo 39 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, si effettua definitivamente a lavoro ultimato in base a certificato di accertamento emesso dal direttore compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio. I materiali impiegati nella costruzione di tratti di autostrade in concessione gia' appaltati alla data di entrata in vigore della presente legge sono soggetti alle normali imposte di consumo. I materiali impiegati nella manutenzione o nella riparazione delle autostrade indicate nei commi secondo e quinto del presente articolo sono esenti da imposta di consumo. Non si fa luogo al rimborso di imposte gia' pagate. Sull'imposta di consumo, di cui al presente articolo, non riscossa direttamente dai Comuni, e' applicato a favore degli appaltatori l'aggio in misura del 2 per cento in deroga alle condizioni del contralto di appalto, sia che esso sia ad aggio sia a canone fisso. Della riscossione dell'imposta di cui trattasi non si tiene conto agli effetti degli eventuali minimi garantiti stabiliti dai contratti di appalto". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 settembre 1960 GRONCHI FANFANI - SCELBA - ZACCAGNINI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)