Legge Ordinaria n. 1015 del 16/09/1960 (Pubblicata nella G.U. del 30 settembre 1960 n. 240)
Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, già modificata con legge 27 febbraio 1958, n. 295.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Alla  tabella  n.  1  annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137,
sull'avanzamento   degli  ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica,  come  modificata  dalla legge 27 febbraio 1958, n.
295, sono apportate le seguenti modifiche:

QUADRO II. - Ruolo dell'Arma dei carabinieri.

  Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di generale di brigata:
dopo  le  parole  "1  anno  di  comando  di brigata" sono aggiunte le
parole:
  "o  nella  carica  di  capo di stato maggiore del Comando generale.
(s)".
  L'indicazione  della  nota  "s" e' riportata in calce alla tabella,
con il seguente testo "A decorrere dal 1 luglio 1957".
  Alla  stessa  colonna 3, in corrispondenza del grado di colonnello,
sono  soppresse  le  parole "o nella carica di capo di stato maggiore
del Comando generale".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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