Legge Ordinaria n. 1054 del 22/09/1960 (Pubblicata nella G.U. del 8 ottobre 1960 n. 247)
Estensione delle norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale degli autoservizi extra urbani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  del  regio  decreto  8  gennaio  1931,  n. 148, i
relativi  allegati  e  le  successive  aggiunte e modificazioni, sono
estesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, al
personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani, anche se non
direttamente  dipendente  da  azienda concessionaria, e sempreche', a
giudizio  del  Ministero  dei  trasporti - Ispettorato generale della
motorizzazione  civile e trasporti in concessione - risulti superiore
a  25  il  numero  di personale occorrente per le normali esigenze di
tutti   gli   autoservizi,   anche   se  urbani,  ovunque  esercitati
dall'azienda.
  Per  gli  autoservizi esercitati da aziende concessionarie di linee
ferroviarie,  tranviarie,  filoviarie  e  di  navigazione interna, si
terra'  conto,  ai  fini  dell'applicazione del precedente comma, del
complesso  del  personale occorrente alle normali esigenze di tutti i
servizi aziendali.
 

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