Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 11 del 25/01/1960 (Pubblicata nella G.U. del 4 febbraio 1960 n. 29)
Modifica all'art. 1 della legge 3 agosto 1957, n. 744, sulla stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali.
Modifica all'art. 1 della legge 3 agosto 1957, n. 744, sulla stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Gli insegnanti non di ruolo aventi titolo alla stabilita' nell'incarico ai sensi ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1957, n. 744, sono ammessi a fluire della predetta stabilita' anche se, in luogo della particolare abilitazione prevista dall'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, abbiano conseguito, per il tipo di cattedra corrispondente, un'abilitazione per esami. Tale disposizione si applica anche se l'abilitazione e' successiva al 13 settembre 1957, sempreche' l'insegnamento sia stato svolto nell'anno scolastico 1958-59 per almeno sette mesi in scuole o istituti di istruzione secondaria con qualifica non inferiore a "valente". Agli insegnanti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni della legge 3 agosto 1957, n. 744. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 gennaio 1960 GRONCHI SEGNI - MEDICI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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