Legge Ordinaria n. 1183 del 12/10/1960 (Pubblicata nella G.U. del 28 ottobre 1960 n. 265)
Miglioramenti alle pensioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  effetto  dal  1  gennaio  1958  le  pensioni  liquidate  o  da
liquidarsi  saranno  corrisposte  prendendo  a  base,  come  migliore
triennio, le competenze medie indicate dalla legge 25 luglio 1952, n.
915. Tali pensioni cosi' calcolate sono aumentate del 12 per cento.
  Qualora  la  pensione riliquidata ai sensi del precedente comma, ed
eventualmente  integrata  ai minimi di cui al successivo articolo 10,
risulti  inferiore  al trattamento complessivo goduto dal marittimo e
dai  suoi  superstiti  prima  dell'entrata  in  vigore della presente
legge,  nessuna  variazione  sara'  apportata  alla  misura  di detto
trattamento.  La  differenza  tra i due trattamenti di pensione sara'
corrisposta a titolo di assegno personale.
  La maggiorazione di cui al primo comma del presente articolo non si
applica  a  favore  dei  marittimi  la cui pensione sia stata o debba
determinarsi,  anche  solo  in  parte, sulla base di competenze medie
riferibili  a periodi posteriori al 31 maggio 1957. In questi casi il
trattamento  di  pensione  continua  ad  essere  determinato ai sensi
dell'articolo 6, secondo comma, e dell'articolo 7, primo comma, della
legge 25 luglio 1952, n. 915.
  Tuttavia,  il  trattamento di pensione spettante agli iscritti alla
"Gestione  marittimi",  a norma del precedente comma, non puo' essere
inferiore  a  quello  di  cui  al  primo comma del presente articolo,
considerando pero' le competenze afferenti i periodi successivi al 31
maggio  1957  nella  stessa misura contemplata dalla tabella allegata
alla legge 25 luglio 1952, n. 915.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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