Legge Ordinaria n. 1190 del 20/10/1960 (Pubblicata nella G.U. del 29 ottobre 1960 n. 266)
Integrazione della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fino  al  31  dicembre  1961, in sostituzione dei periodi minimi di
comando  di  cui  alla  tabella  n. 2 allegata alla legge 15 dicembre
1959,  n. 1089, e' richiesto per l'avanzamento dei tenenti, capitani,
e  tenenti  colonnelli in servizio permanente effettivo della Guardia
di  finanza,  un  anno  di  comando  o  di  incarico  previsti  dalle
disposizioni  che  regolavano l'avanzamento stesso prima dell'entrata
in vigore della citata legge n. 1089.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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