Legge Ordinaria n. 1191 del 14/10/1960 (Pubblicata nella G.U. del 29 ottobre 1960 n. 266)
Organici dei sottufficiali dell'Esercito.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli    organici    dei   sottufficiali   in   servizio   permanente
dell'Esercito,   esclusi  quelli  dell'Arma  dei  carabinieri,  quali
risultano  dall'articolo  1  della legge 24 luglio 1951, n. 971, sono
sostituiti dai seguenti:

  marescialli maggiori ed aiutanti di battaglia...........N. 2.500
  marescialli capi........................................." 3.300
  marescialli ordinari....................................." 3.900
  sergenti maggiori........................................" 7.200

  L'organico  dei  sottufficiali  del  ruolo speciale per mansioni di
ufficio e' stabilito in 1.500 unita'.
  La forza organica dei sergenti in ferma volontaria e in rafferma e'
determinata annualmente con la legge di bilancio.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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