Legge Ordinaria n. 1217 del 20/10/1960 (Pubblicata nella G.U. del 31 ottobre 1960 n. 268)
Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le disposizioni del terzo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge
11  ottobre  1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n.
961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente
nazionale  di  lavoro per i ciechi, successivamente prorogate fino al
31   dicembre   1959  ai  sensi  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio  dello  Stato  4 novembre 1947, n. 1456, e delle leggi 11
aprile  1950,  n.  207,  e  18 luglio 1956, n. 736, hanno vigore, con
effetto dal 1 gennaio 1960, fino al 31 dicembre 1964.
 

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