Legge Ordinaria n. 1218 del 14/10/1960 (Pubblicata nella G.U. del 31 ottobre 1960 n. 268)
Disposizioni transitorie per la regolarizzazione degli atti per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  atti  per  la  formazione  e  l'arrotondamento  della  piccola
proprieta' contadina di cui al decreto-legge 24 febbraio 1948, n. 114
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'  gli atti di
trasferimento  di  proprieta'  e  di permuta di fondi rustici fatti a
scopo  di  arrotondamento  o  di  accorpamento  di piccole proprieta'
coltivatrici  contemplate  dalla  legge  25  luglio  1952,  n. 991, e
successive  modificazioni,  stipulati precedentemente alla entrata in
vigore  della  presente  legge,  possono essere regolarizzati ai fini
delle  agevolazioni  fiscali  in quel tempo vigenti, qualora le parti
interessate,  entro  il  termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore   della  presente  legge,  presentino  apposita  domanda  alla
Intendenza di finanza competente.
 

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