Legge Ordinaria n. 1225 del 18/10/1960 (Pubblicata nella G.U. del 2 novembre 1960 n. 269)
Modifica dell'art. 2 della legge 17 ottobre 1952, n. 1502.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  terzo  e  quarto  comma  dell'articolo 2 della legge 17 ottobre
1952, n. 1502, sono sostituiti dal seguente:
  "Per  gli  esercizi successivi a partire dall'esercizio 1959-60, il
contributo  stesso  sara'  annualmente  stabilito,  con  decreto  del
Ministro  per  l'industria  e commercio di concerto con quello per il
tesoro,   in   relazione  all'ammontare  delle  spese  effettivamente
sostenute  dalla Camera predetta per il funzionamento del servizio e,
in  ogni  caso,  non  potra'  essere superiore al gettito complessivo
derivante  dall'introito  dei  diritti  fissi  di  cui  al successivo
articolo terzo".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 ottobre 1960

                               GRONCHI

                                                    FANFANI - COLOMBO
                                                  TAVIANI - TRABUCCHI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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