Legge Ordinaria n. 1230 del 20/10/1960 (Pubblicata nella G.U. del 3 novembre 1960 n. 270)
Provvedimenti in favore delle aziende artigiane in materia di edilizia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  progetti  per  le  costruzioni  di  case  economiche e popolari,
eseguite  a  totale carico dello Stato o con il concorso o contributo
statale,  possono  prevedere  la costruzione di un adeguato numero di
botteghe e locali da destinare ad uso di imprese artigiane.
  Gli  enti  interessati,  ad  eccezione  delle cooperative edilizie,
prima  di  dar  corso  alla  progettazione  di  costruzioni  di  tipo
economico  e  popolare  devono sentire il parere dell'Amministrazione
comunale  sull'opportunita'  della  costruzione  delle botteghe e dei
locali  di  cui  al  comma  precedente,  nonche'  circa  il  numero e
l'ubicazione  di  esse,  sempre  nei  limiti  delle  vigenti norme di
edilizia e di urbanistica.
  L'Amministrazione comunale, d'intesa con la Commissione provinciale
dell'artigianato,  dovra'  emettere  il  parere entro 30 giorni dalla
richiesta.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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