Legge Ordinaria n. 1231 del 20/10/1960 (Pubblicata nella G.U. del 3 novembre 1960 n. 270)
Modifica all'art. 36 della legge 7 luglio 1907, n. 429, relativo ai servizi finanziari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo  36  della  legge  7 luglio 1907, n. 429, modificato con
regio decreto 28 giugno 1912, n. 728, e' sostituito dal seguente:
  "Per  provvedere  alla  riscossione  delle  entrate ed al pagamento
delle  spese,  l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si avvale
delle   proprie   casse   ed,   in   quanto   occorra,   dei  servizi
dell'Amministrazione postale.
  "Con  l'osservanza  dei limiti complessivi di giacenza che verranno
determinati di concerto dai Ministri per i trasporti e per il tesoro,
l'Amministrazione  ferroviaria  puo'  essere autorizzata, con decreti
degli    stessi    Ministri    e   sentito   il   proprio   Consiglio
d'amministrazione,  ad avvalersi di aziende di credito che abbiano un
patrimonio  (capitale  e  riserve)  non  inferiore a quello che sara'
stabilito dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio,
nonche'  ad avvalersi dell'Istituto nazionale di previdenza e credito
delle comunicazioni.
  I  rapporti  con le aziende di credito saranno regolati da apposite
convenzioni, da approvarsi con i decreti medesimi.
  "Il  pagamento delle spese viene effettuato in base a ruoli paga ed
ordini di pagamento emessi dal Servizio ragioneria.
  "Le somme eccedenti l'ordinario fabbisogno ricorrente di cassa sono
versate  dall'Amministrazione  delle ferrovie dello Stato in apposito
conto fruttifero, al tasso di interesse stabilito dal Ministro per il
tesoro;
  presso la Tesoreria dello Stato.
  "Le  norme  per  il  servizio  di  cassa  e quelle per raccogliere,
custodire e versare i fondi, sono stabilite dal regolamento".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 ottobre 1960

                               GRONCHI

                                          FANFANI - SPATARO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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